Rinvio a giudizio per il principio di laicità

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Il crocefisso come simbolo della restaurazione confessionistaNicola Fiorita*

Rinvio a giudizio per il principio di laicitàIl 2005 si è rivelato un anno “caldissimo” sotto il profilo dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. L’esatta portata del principio supremo di laicità, il significato della distinzione degli ordini con la conseguente necessità di definire i confini entro cui può legittimamente esplicarsi la libertà della Chiesa, la spinosa questione del sostegno economico assicurato dallo Stato in favore degli enti ecclesiastici sono tutte questioni divenute di stringente attualità nel corso degli ultimi mesi, tanto che si è potuto parlare – da parte di autorevoli esponenti del mondo politico – di una sostanziale riproposizione della questione vaticana.

Al di là di quelli che possono essere gli elementi contingenti che hanno contribuito alla formazione di questo scenario, quello che mi sembra evidente è che esso, lungi dal rivelarsi casuale o sorprendente, si configura come l’esito naturale di un processo iniziato già qualche anno addietro e che ha ricollocato la religione, o, meglio, l’att eggiamento dello Stato nei confronti della religione, al centro dell’agenda politica in tutte le società occidentali. Un processo che, in Italia, si è sviluppato senza rimettere in discussione i residui privilegi della confessione dominante ma, al contrario, ha condotto all’emanazione di una serie di provvedimenti normativi, giurisprudenziali ed amministrativi che sembrano andare nella opposta direzione di uno nuovo confessionismo.

Questa involuzione neoconfessionista è particolarmente evidente nella vicenda del crocefisso, la cui presenza negli spazi pubblici appariva fino a poco tempo addietro una mera incrostazione del passato e che invece è improvvisamente piombata al centro del dibattito politico sulla scorta dell’attenzione ad essa concessa dai grandi mezzi di comunicazione. Potremmo ritenere, anzi, che il crocefisso sia in qualche modo divenuto il simbolo della restaurazione confessionista avendo assunto un ruolo decisivo nella costruzione di una insanabile differenza tra due mondi, due religioni e due culture e alimentando quel vortice di forzature e di strumentalizzazioni che sembra attualmente caratterizzare l’approccio al multiculturalismo. Il crocefisso, simbolo religioso per eccellenza, è stato inesorabilmente ed immediatamente trasfigurato proprio dai suoi principali sostenitori. Dapprima se ne è difesa l’esposizione in ragione della sua valenza storico-culturale o del suo supposto significato universale e successivamente se ne è richiesta la diffusione quale emblema della comunità nazionale, sì da trasformarlo in breve tempo in una sorta di simbolo identitario capace di rappresentare una intera civiltà.

Come è noto, dopo alcune incertezze della giurisprudenza di merito e la successiva dichiarazione di incompetenza da parte della Corte Costituzionale, la presenza del crocefisso all’interno delle scuole è stata legittimata da una discutibile sentenza del Tar del Veneto, che ha ritenuto l’esposizione del simbolo cattolico pienamente coerente con il principio di laicità dello Stato. La questione, che certamente si è sviluppata in maniera tanto sorprendente quanto preoccupante, non può ancora considerarsi chiusa, grazie alla tenacia di chi sta lottando in tutte le sedi per ottenere la rimozione del simbolo di una sola confessione religiosa dall’interno degli spazi pubblici e con essa il pieno ripristino di quei valori di pluralismo, libertà religiosa e neutralità dello Stato che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano.

Non si tratta di una battaglia facile, come spesso è per le battaglie di principio e come ovviamente accade quanto a valori irrinunciabili e chiaramente espressi si contrappongono escamotage burocratici e nebulose ricostruzioni di dettaglio. Così, il dott. Luigi Tosti, giudice presso il Tribunale di Camerino, ha inutilmente esperito una lunga serie di atti, di esposti e di iniziative per far disporre la rimozione del crocefisso dalle aule giudiziarie e ha presentato un ricorso d’urgenza per sollecitare l’eliminazione del crocefisso dai seggi elettorali; nel primo caso la risposta della pubblica amministrazione si è concretizzata in un imbarazzante miscuglio di silenzi, di rinvii e di immotivati dinieghi, mentre nel secondo caso la risposta della giurisprudenza si è formata attraverso il riferimento a questioni procedurali che hanno permesso di non affrontare il merito della questione.

Il giudice Tosti ha così deciso di sospendersi dalla trattazione delle cause assegnategli fintanto che non si fosse provveduto alla rimozione del crocefisso dall’aula di udienza (rinunciando per tutto questo periodo alla riscossione del proprio stipendio) e, in ragione di questo suo comportamento, si trova ora a dover rispondere del reato di omissione di ufficio. E tutto ciò nonostante che una sentenza della Corte di Cassazione del 2000 avesse riconosciuto il diritto del funzionario pubblico di rifiutarsi di adempiere al proprio ufficio a causa della presenza del simbolo religioso in oggetto.

Nell’impossibilità di analizzare tutti i profili problematici e tutti i provvedimenti giudiziari che sono andati accumulandosi, ritengo necessario richiamare l’attenzione su due punti che a me sembrano particolarmente significativi. Innanzitutto, voglio sottolineare la contraddittorietà, l’insufficienza e la pretestuosità delle argomentazioni con cui la pubblica amministrazione ha via via rigettato le richieste avanzate dal dott. Tosti. Si pensi, a tal proposito, che il rinvio a giudizio disposto dal GIP del Tribunale dell’Aquila fa riferimento ai gravi disagi che l’astensione del magistrato potrebbe procurare ai cittadini quando solo qualche mese prima il Tar delle Marche, nel respingere la richiesta della rimozione in via cautelare del crocefisso, aveva affermato che la suddetta astensione non determinava alcun danno grave; che il Presidente del Tribunale di Camerino dopo aver sostenuto la perdurante vigenza della circolare di epoca fascista che prevedeva l’esposizione del crocefisso nella aule giudiziarie ha fatto predisporre un locale privo del simbolo dove il dott. Tosti potesse tenere le proprie udienze, così contravvenendo alla regola appena riconosciuta; che le ordinanze con cui alcuni Tar hanno rigettato i ricorsi volti a ottenere la rimozione dei crocefissi dai seggi elettorali richiamano il valore positivo della laicità italiana, da intendersi come promozione della religione in un regime di pluralismo, quando al dott. Tosti viene vietato anche l’esposizione di altro simbolo religioso, come la menorà ebraica, così negandosi qualsiasi parità di trattamento tra le varie confessioni religiose.

Quello che più colpisce, e vengo al secondo punto, è che la sopravvivenza di un ruolo speciale per i simboli del cattolicesimo sia sostenuta senza mettere in discussione il principio di laicità, ma anzi ritenendola una sua diretta conseguenza. E’ bene allora affermare con forza che il principio di laicità viene ripetutamente bistrattato, manipolato, contraddetto da questi provvedimenti. Dietro l’elogio verbale meccanicamente tributato a questo principio si delinea, pronuncia dopo pronuncia, un preciso progetto finalizzato a realizzare un suo an”amento di fatto, tanto da potersi affermare che l’esaltazione del valore laicità è al tempo stesso il portato e la rappresentazione scenica della sua crisi. Non si tratta, infatti, di una reinterpretazione del principio di laicità ma di un suo sostanziale svuotamento, se è vero che esso, nella visione complessiva che emerge dalla vicenda del crocefisso, non garantirebbe né la separazione degli ordini, né l’imparzialità della pubblica amministrazione, né l’equidistanza nei confronti delle diverse confessioni religiose e nemmeno più un effettivo pluralismo religioso dato che – come afferma il Tar Veneto – deriverebbe e sarebbe rappresentato dal cristianesimo.

Un processo che, riecheggiando le parole utilizzate da Zygmunt Bauman per descrivere lo stato della modernità, potrebbe indurre a scorgere il passaggio dalla fase “solida” alla fase “fluida” della laicità: “e i fluidi sono chiamati così perché non sono in grado di mantenere a lungo una forma, e a meno di non venire versati in uno stretto contenitore continuano a cambiare forma sotto l’influenza di ogni minima forza”. Così, laddove si faccia saltare il contenitore fornito dalle fondamentali sentenze della Corte Costituzionale che lo riguardano, il principio di laicità può assumere le forme più diverse e assecondare finanche le rivendicazioni più intolleranti e le spinte più particolaristiche. Ma, come ogni altra struttura della modernità, anche il principio di laicità, una volta ridotto allo stato liquido, è destinato “ad inzupparsi, ammollirsi, ammuffire e decomporsi”.

E la liquefazione del principio di laicità è funzionale a permettere l’identificazione tra valori cattolici e valori della società, tra principi della morale cattolica e principi fondamentali dell’ordinamento statale, ovvero a permettere l’attribuzione alla Chiesa Cattolica del potere di operare la definizione di quei valori e di quei principi irrinunciabili, senza i quali non sarebbe più possibile alcuna convivenza. La religione cattolica, religione civile della Repubblica italiana, fornisce ad una società disgregata e impaurita moralità, valori, e parole d’ordine – sicurezza e identità – ricevendo in cambio il riconoscimento di un ruolo pubblico differenziato e la legittimazione di tutti i privilegi che ne conseguono.

In questo contesto, sia ben chiaro, che l’esito della controversia giudiziaria che coinvolge il dott. Tosti non può che avere valore generale, perché a sedere sul banco degli imputati, in un’aula dove con molta probabilità la questione verrà discussa con l’ingombrante e paradossale presenza del crocefisso, non è solo un giudice del Tribunale di Camerino ma anche un principio, quello dell’eguaglianza, che rappresenta il valore ultimo su cui si fonda ogni società moderna.

Nelle more di pubblicazione dell’articolo il Tribunale di L’Aquila ha condannato a sette mesi di reclusione il giudice Tosti. In attesa delle motivazioni del provvedimento non può che augurarsi che i successivi gradi di giudizio rendano giustizia al dr. Tosti e al principio della laicità dello Stato