In viaggio nell’Europa della provetta

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Inchiesta comparativa tra i paesi membri dell’Unione europeaEleonora Palma

In viaggio nell'Europa della provettaUna delle conseguenze della Legge 40 sulla procreazione assistita è il cosiddetto “turismo della provetta“, l’esodo cioè delle coppie con problemi di fertilità verso Paesi con normative più permissive. Fra le mete più gettonate dei viaggi della speranza ci sono la Grecia, la Spagna, il Regno Unito. L’Europa è, in effetti, tutt’altro che unita. Differenze di contenuto e di finalità caratterizzano le legislazioni in materia di procreazione assistita nei vari Stati europei.

Secondo la proefessoressa Z. Spyropoulos, titolare del corso Erasmus di Medical Law e Civil Medical liability alla Università Nazionale e Capodistriana di Atene “Questa legge è contraria a tutti i dati internazionali pubblicati sulle Tecniche di Riproduzione Assistita. Proibisce di analizzare e giudicare la normalità “cromosomica” di un embrione. Ma la scienza insegna che il 50% di tutti gli embrioni della specie umana sono anormali. E una volta impiantato un embrione malato l’unica soluzione non può che essere l’aborto terapeutico. Al Legislatore italiano è sfuggito questo assurdo: è vietato selezionare l’embrione ma resta ferma la possibilità di abortire un feto formato di 20 settimane, con un inevitabile bagaglio di sofferenza e il rischio di complicazioni mediche. Inoltre limitare il numero di embrioni per ciclo a tre, e non permettere la crioconservazione di embrioni o zigoti, porta a due conseguenze importanti: una riduzione della possibilità di gravidanza per le pazienti (soprattutto le over 30, cioè la classe di persone che più accede ai trattamenti di fecondazione assistita) ed un pericolo per la salute dei futuri bambini”.

Il divieto all’eterologa, porta nauralmente ad un aumento indiscriminato dei viaggi all’estero verso paesi con una diversa normativa, ampliando un’inaccettabile selezione basata sul reddito, solo chi potrà permettersi cure private e trasferte potrà avere figli. Ma cerchiamo di comprendere meglio attraverso una breve panoramica comparativa come si comportano gli altri paesi membri.

SPAGNA

La legge più recente è quella spagnola: la normativa è stata rivoluzionata sull’impulso del governo Zapatero, nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che coinvolge la centralità dei diritti civili e la laicità dello Stato (si vedano ad esempio le modifiche al codice civile per consentire il matrimonio delle coppie omosessuali e la possibilità di adottare). La riforma entrerà in vigore a partire dal 2006.
Nella nuova come la vecchia legge del 1988, è ammessa la fecondazione eterologa: si è istituito un apposito albo per i donatori di ovuli e spermatozoi e la raccolta deve rigorosamente avvenire in centri specializzati e autorizzati.
La ricerca sulle cellule staminali embrionali viene esplicitamente permessa. E così pure la diagnosi pre-impianto sull’embrione. La selezione genetica dell’embrione è prevista solo nel caso di una coppia che abbia un figlio con una malattia che può essere curata attraverso il ricorso a cellule staminali embrionali compatibili. C’è la possibilità per questa coppia di concepire un altro figlio con la fecondazione assistita in modo da selezionarlo geneticamente per essere in grado anche di donare il suo codice genetico “sano” al fratello, per curarlo.
Finora invece, la diagnosi pre-impianto veniva eseguita soltanto per accertare la salute del nascituro, scartando gli embrioni con malattie ereditarie. Per il resto dei casi resta comunque la possibilità di non impiantare un embrione malato. La legge spagnola consente poi, come quella italiana, un massimo di tre embrioni a impianto. E’ vietata in modo duro e con sanzioni il ricorso a “madri in affitto”.
Per quanto riguarda la fecondazione post mortem, a condizione che avvenga entro sei mesi dal decesso, il partner della donna può esprimere, in sede di ultime volontà (per esempio tramite un atto testamentario), il desiderio che si proceda all’assistenza medica alla procreazione ed in tal caso si vedrà riconosciuta la paternità. La paternità è invece esclusa se i gameti del partner non si trovavano già nell’utero della donna al momento del decesso e non vi è stata una precisazione di volontà.
Il dibattito sulla riforma è stato molto aspro, sul fronte dei contestatori c’è Manuel de Santiago, professore di endocrinologia all’Università Autonoma di Madrid, specialista dell’Ospedale La Paz e presidente dell’Associazione spagnola di bioetica (Aebi). Per il Professore con questa legge si tornerà alla produzione di un numero indiscriminato di embrioni, che finiranno congelati nelle banche biologiche.
In secondo luogo de Santiago ritiene che, considerando il bassissimo rendimento delle tecniche di selezione embrionale, sia facile prevedere la distruzione di un gran numero di embrioni. Infatti non solo non si riconosce all’embrione il carattere individuale umano, ma questo viene trattato come cosa: materiale biologico per ottenere un fine apparentemente umanitario. Bisogna avere una grande comprensione per i genitori che richiedono questo tipo di interventi, siamo tutti padri e madri. Ma questa comprensione non può dare luogo a una legge strutturata.

FRANCIA

L’adozione delle leggi sulla bioetica nel luglio 2004 si è avuta dopo un iter parlamentare particolarmente travagliato. Si tratta in effetti della revisione e dell’aggiornamento di una serie di leggi del 1994, già prevista nel 1999.
Due i punti forti della nuova legge. Innanzitutto l’allargamento delle possibilità di diagnosi preimpianto, prevista inizialmente solo per i casi di gravi patologie ereditarie ed estesa dalle nuove norme al cosiddetto bebè du double espoir,alla possibilità, cioè, di ricorrere alla diagnosi preimpianto per scegliere gli embrioni non solo indenni da una malattia genetica ma anche compatibili con un eventuale fratello malato che potrà essere quindi salvato grazie al neonato.
Vi è poi l’autorizzazione, a titolo eccezionale per cinque anni, della ricerca sugli embrioni in soprannumero, a determinate condizioni. Restano rigorosamente escluse la clonazione, sia riproduttiva che terapeutica, e l’inseminazione post-mortem. La legislazione d’oltralpe prevede la conservazione degli embrioni e la possibilità, per le coppie, di decidere autonomamente se destinare quelli in soprannumero alla ricerca, donarli a coppie sterili o distruggerli.
Fin dal primo momento il legislatore ha evitato di dare un qualsiasi status giuridico all’embrione, per non rischiare di rimettere in causa la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. E’ stata prevista dalla legge originaria, inoltre, la creazione di un’autorità suprema di supervisione e controllo che sia competente in materia di riproduzione umana, ricerca in biologia dello sviluppo e genetica predittiva.
La normativa francese prevede che in caso di fecondazione eterologa non si stabilisca alcun legame di filiazione tra il terzo donatore e il nato. La coppia che accede ai metodi di fecondazione eterologa deve previamente esprimere il proprio consenso e in tale caso diviene inammissibile qualsiasi azione di disconoscimento di paternità.

GERMANIA

La regolamentazione più restrittiva tra i nostri vicini è sicuramente quella tedesca. In Germania la Embryonenschutzgesetz (legge per la protezione dell’embrione) risale al 1990, modificata nel 1992.
Essa enuncia una serie di divieti assortiti di sanzioni penali ed è integrata dalle direttive dell’ordine federale dei medici. La legislazione tedesca definisce l’embrione come un ovulo umano fecondato capace di svilupparsi a partire dalla fusione dei pronuclei. La legge vieta la realizzazione di fecondazioni e lo sviluppo di embrioni in vitro per scopi che siano diversi da quello di portare a termine una gravidanza. L’accesso alla procreazione assistita è possibile solo a coppie eterosessuali sposate o conviventi, la fecondazione eterologa è ammessa solo eccezionalmente. Non è possibile trasferire più di tre embrioni per ciclo, ne è vietata la conservazione (se non in casi limite) e vi è il divieto assoluto di ogni diagnosi preimpianto e della ricerca sull’embrione.
Proprio per le sue caratteristiche restrittive, la legge del 1990 è attualmente oggetto di molte critiche da parte degli specialisti. In particolare si fa notare che l’obbligo di trasferire tutti gli embrioni prodotti (fino ad un massimo di tre) unito al divieto di diagnosi preimpianto conduce a una bassa resa dei cicli, all’aumento del loro numero e, soprattutto, a un’elevata percentuale di gravidanze gemellari.
Nel 2003 circa il 40% delle gravidanze indotte con i metodi della fecondazione assistita in Germania sono state gemellari. Ancora nel 2001 una commissione d’inchiesta del Parlamento tedesco si è pronunciata contro l’autorizzazione della diagnostica reimpianto. Nel 2003, invece, il Consiglio Etico ha votato in maggioranza a favore di una sua introduzione limitata a casi di pazienti a rischio.
Ma esistono anche numerosi gruppi politici, religiosi e alcune associazioni di portatori di handicap che non la ritengono infatti sufficientemente restrittiva. C’è chi ha parlato di “una rinascita del mancato rispetto per la vita, così come all’epoca del nazismo“.

BELGIO

In questo cattolicissimo paese la mancanza di una regolamentazione specifica permette una larga autonomia ai centri per la procreazione assistita. L’assenza di divieti legali consente l’accesso ai metodi di fecondazione artificiale a tutte le categorie: coppie sposate e non, eterosessuali e omosessuali, donne celibi, nonché la pratica della inseminazione eterologa, della crioconservazione e della diagnosi preimpianto. Nel maggio 2003 una legge ha legalmente consentito la sperimentazione sugli embrioni in soprannumero stabilendo però il divieto della clonazione riproduttiva. E’ necessaria però una serie di condizioni:

La ricerca deve avere un enorme interesse dal punto di vista scientifico o medico, non devono essere possibili altre soluzioni, la ricerca si deve svolgere in un centro universitario, la ricerca deve essere stata autorizzata sia dal comitato di revisione etica locale che dal comitato consultivo sulla bioetica, i donatori di gameti devono prestare il loro consenso, gli embrioni devono avere meno di quindici giorni ed essere distrutti al termine della ricerca i cui scopi non possono essere la clonazione di embrioni, l’eugenetica, il profitto e qualunque forma di commercializzazione dell’embrione.

I medici belgi hanno recentemente adottato un’autoregolamentazione in base alla quale si impegnano a non trasferire più di un embrione per ciclo di fecondazione in vitro, congelando gli altri per i tentativi successivi. Si tratta della tecnica del golden embryo, selezionato per le sue caratteristiche vitali grazie agli esami di laboratorio. Questa tecnica permette di aumentare le chances di successo e di limitare le gravidanze gemellari.

LUSSEMBURGO

La legge 4567/01 sancisce il divieto di concepire embrioni a fini commerciali o industriali, nonché ai fini di studio, ricerca o sperimentazione. L’utilizzo degli embrioni sovrannumerari è possibile previo consenso scritto da parte dei genitori, a patto che gli studi siano condotti per scopi medici e non causino rischi per l’embrione e che vengano autorizzati dalla “Commissione nazionale di medicina e biologia riproduttiva“. Il commercio degli embrioni è illegale.

AUSTRIA

In Austria, il settore della ricerca sugli embrioni è disciplinato dalla legge del 1992 sulla medicina riproduttiva. L’embrione non è definito in quanto tale, ma con l’espressione “cellule atte allo sviluppo“, che si riferisce agli ovuli fecondati e alle cellule da essi derivate.
La legislazione limita severamente la ricerca sugli embrioni umani. Il principio a fondamento della legge è che la medicina riproduttiva è ammissibile solo all’interno del matrimonio o di una relazione eterosessuale stabile ai fini della procreazione. La legge prevede che gli embrioni possano essere utilizzati solo per essere impiantati nella donna che ha fornito gli ovociti e non utilizzati per altri fini.
Il numero di ovuli che possono essere fecondati è anch’esso ristretto. Solo gli ovuli che possono essere impiantati potranno essere fecondati. La legge autorizza la conservazione di embrioni fino a un anno, al termine del quale si dovrà procedere alla loro distruzione. E’ prevista la fecondazione eterologa, in strutture ospedaliere autorizzate. Sono poi dettate particolari previsioni per la donazione di sperma. Il donatore deve esprimere il proprio consenso per iscritto e il suo seme può essere utilizzato per un numero massimo di tre coppie.
E’ poi previsto un registro relativo sia ai donatori, sia alle coppie che hanno usufruito della donazione. La donazione è a titolo gratuito. I dati registrati sono riservati, ma, al compimento del quattordicesimo anno d’età, colui che è stato procreato può chiedere di prenderne visione.

REGNO UNITO

In Gran Bretagna la materia della procreazione assistita è regolamentata dall’Human Fertilisation and Embryology Act del 1990 modificato fra le altre volte, nel 2004, e dal codice di deontologia della Human Fertilisation and Embryology Autority che è l’organo incaricato di vegliare sul rispetto della legge. La via inglese si basa sulla personificazione differenziata dell’embrione e il riconoscimento dell’esistenza di uno stadio di pre-embrione corrispondente ai primi 14 giorni dell’embriogenesi. In questo stadio è autorizzata la ricerca sugli embrioni con degli obiettivi rigidamente definiti.
Per l’accesso ai metodi di procreazione assistita viene preso in considerazione innanzitutto il benessere del nascituro, per cui nessuna categoria di donne è esclusa a priori. La diagnosi preimpianto è autorizzata per l’individuazione di gravi anomalie genetiche, così come è permessa l’inseminazione post mortem e il cosiddetto “utero in affitto”. Sola tra le regolamentazioni europee, la legge inglese prevede la clonazione a fini terapeutici. Il numero di embrioni in ogni ciclo di trattamento è stato modificato a 2 dall’Hfea 2004, con l’eccezione delle donne di 40 e più anni che possono accedere al trasferimento di 3 embrioni.
Il codice deontologico della Hfea impone che i progetti di ricerca siano approvati da un comitato di revisione etica locale. Per quanto riguarda gli istituti di ricerca che fanno capo alla sanità pubblica, il comitato di revisione etica locale è quello del distretto, mentre gli istituti di ricerca privati possono decidere di rivolgersi al comitato di revisione etica del distretto o stabilire il proprio, nel rispetto delle regole d’indipendenza sancite dal codice della Hfea.

IRLANDA

La ricerca sull’embrione è implicitamente vietata ai sensi delle disposizioni costituzionali dell’8° emendamento. Infatti, la costituzione riconosce il diritto di vivere al “non nato” e afferma che questo diritto è pari a quello della madre.

PAESI BASSI

La legge, del 2001 dichiara possibile l’utilizzo degli embrioni di meno di 15 giorni ai fini della ricerca se quest’ultima riguarda la fecondazione in vitro (Fiv) o altri argomenti citati nella legge. É necessario il consenso libero e informato dei donatori di gameti o embrioni relativo a un dato periodo, consenso che può essere revocato in qualsiasi momento.
Le donazioni post mortem sono ammesse a patto che esistano prove scritte della volontà del defunto in tal senso. La legge vieta la creazione di embrioni a scopo di ricerca salvo il caso in cui essa riguardi l’acquisizione di nuovi elementi nel campo dell’infertilità, delle tecniche di procreazione artificiale, delle malattie congenite e della medicina dei trapianti. Tuttavia, si darà priorità assoluta all’utilizzo di embrioni soprannumerari. Il feto può essere utilizzato anche in determinati casi particolari. L’articolo 24 del testo di legge vieta la clonazione, la modificazione delle catene germinali, gli ibridi e le chimere sviluppati da più di 14 giorni e l’impianto nell’utero, nonché l’utilizzo di animali come portatori di embrioni umani e viceversa.

DANIMARCA

La legge n. 460 del 10 giugno 1997 sulla fecondazione artificiale stabilisce il principio generale del divieto di condurre ricerche ed esperimenti, sia sull’ovulo fecondato, sia sulle cellule riproduttive destinate alla fecondazione artificiale. La ricerca può avere come unico scopo il progresso, da un lato, delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita e, dall’altro, della diagnosi preimpianto. La ricerca può essere condotta solo su embrioni sovrannumerari, che vengono conservati al massimo due anni, poiché il regolamento proibisce la donazione di ovuli fecondati. Non si possono effettuare ricerche neppure su embrioni prodotti a tale scopo.
Infatti, il parlamento danese ha ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, la quale vieta “la creazione di embrioni umani ai fini della ricerca”. La ricerca può essere condotta, pertanto, solo su embrioni in vitro prima che essi siano impiantati o su embrioni prelevati e fecondati da meno di quattordici giorni (durata di crioconservazione esclusa).
Gli embrioni così prelevati possono essere reimpiantati solo se durante la ricerca non sono stati danneggiati. Tutti i progetti di ricerca sono soggetti ad approvazione da parte di un comitato di revisione etica. Il commercio di embrioni è rigorosamente vietato, per quanto

NORVEGIA

In Norvegia possono accedere all’inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L’inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria.

SVEZIA

In Svezia, secondo la legge del 1991, modificata nel 1998 è ammessa l’inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Al medico spetta la scelta di un donatore adatto. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l’utero in affitto. La ricerca sugli embrioni deve essere effettuata entro i 14 giorni successivi alla fecondazione e solo con il consenso dei procreatori. Qualunque ricerca finalizzata a modificare geneticamente l’embrione è vietata. Una volta terminata la procedura di ricerca, l’embrione deve essere distrutto. É assolutamente vietato impiantare in utero embrioni che sono stati utilizzati durante la ricerca. Il periodo durante il quale un embrione può essere crioconservato è di cinque anni.

FINLANDIA

In Finlandia, la legge sulla ricerca medica è entrata in vigore nell’aprile del 1999. La normativa si applica alla ricerca sugli embrioni e definisce l’embrione come “un gruppo vivente di cellule, prodotto da una fecondazione, non impiantato nel corpo di una donna”. La legge afferma esplicitamente che la ricerca dovrebbe rispettare l’inviolabilità della dignità umana.
La ricerca in questo settore può essere condotta unicamente da enti in possesso dell’apposita licenza rilasciata dalle autorità nazionali in merito alle questioni medico-legali (terveydenhuollon oikeusturvakeskus). La legge indica un termine di 14 giorni per la ricerca sugli embrioni umani. La ricerca sugli embrioni necessita del consenso scritto dei procreatori; nel caso questi decidessero di ritirare il loro consenso, la ricerca non può proseguire. La creazione di embrioni ai puri fini di ricerca è vietata. Nessun embrione utilizzato per la ricerca può essere successivamente impiantato in utero o essere mantenuto in vita una volta superato il termine dei 14 giorni successivi alla fecondazione.
La legge stabilisce che gli embrioni possono essere crioconservati al massimo per 15 anni. Quindi, pare che la normativa finlandese preveda la possibilità di condurre ricerche sui feti. La ricerca, però, non dev’essere intrapresa senza il consenso scritto della donna in attesa. E’ vietata esplicitamente qualunque ricerca finalizzata a modificare la catena germinale, eccezion fatta per la ricerca finalizzata alla cura o alla prevenzione di gravi malattie ereditarie.

GRECIA

La prima disciplina legislativa organica è del 2002, prima si seguivano le linee guida e le dichiarazioni del Consiglio superiore della sanità (Dalla-Vorgia, 1996). La ricerca sugli embrioni è legale e può essere condotta fino al quattordicesimo giorno successivo alla fecondazione. La ricerca è subordinata al consenso dei procreatori e all’approvazione da parte del comitato di revisione etica responsabile.
Gli embrioni possono essere crioconservati al massimo per un anno. Gli embrioni sovrannumerari non vengono distrutti, bensì conservati. La conservazione e la donazione di embrioni richiede il consenso informato e scritto dei procreatori prima che sia avviata la procedura di Fiv. La dichiarazione vieta esplicitamente la pratica della clonazione. La fecondazione può essere sia omologa che eterologa. E’ consentita la diagnosi pre-impianto, proprio per evitare di procedere all’impianto di un embrione affetto da malattie genetiche o anomalie cromosomiche. La legge consente la madre surrogata (l’utero in affitto). Condizioni imprescindibili sono l’impossibilità della donna di avere figli, certificata tramite certificato medico, il consenso libero ed informato del marito e dell’eventuale marito della “mamma in affitto”, la residenza in Grecia delle due donne (per evitare il turismo delle mamme da paesi confinanti come la Romania, l’Albania, la Repubblica di Macedonia).
Si stipula un contratto di donazione fra le parti. Non c’è fine di lucro, la madre legale può contribuire solo alle spese per le cure e visite mediche e l’assistenza materiale alla donna in gravidanza. La madre del bambino è a tutti gli effetti la madre legale ma nei sei mesi successivi al parto la madre naturale può proporre azione di rivendica davanti al tribunale civile.

Tratto da www.lalente.net

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